Pentiti di averli pentiti? Giustizia e pentitismo

Più societa fa bene allo stato. Ciclo di incontri promosso dalla Compagnia delle Opere. Hanno partecipato: Luigi Follieri, Senatore della Repubblica Italiana, Relatore della nuova legge sui pentiti; Franco Coppi, Avvocato; Armando Spataro, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.


Follieri: I collaboratori di giustizia, i cosiddetti pentiti, da circa sette o otto anni sono al centro della attenzione della pubblica opinione, perché hanno svolto un ruolo importante per la giustizia: sicuramente bisognava fare ricorso ai collaboranti per approdare a determinate verità che difficilmente potevano essere penetrate da una ordinaria attività di indagini. Nel contempo, è anche vero che dei pentiti si è fatto un uso improprio, si potrebbe dire un abuso, come è evidente da alcune cifre: in Italia vi sono circa 1600 collaboratori di giustizi, 1600 persone che ricevono la protezione – e non soltanto la protezione – da parte dello Stato per il solo fatto che hanno deciso di svelare alcuni segreti che hanno per oggetto fatti criminosi. A questo numero consistente bisogna sommare anche i familiari e altri personaggi gravitanti nell’orbita dei vari collaboranti. Proprio per questo, nel dicembre 1996, nel corso della relazione semestrale che il ministro dell’interno è obbligato a rassegnare al Parlamento, il ministro Napolitano denunziava la situazione in cui versava lo Stato per questo numero altissimo di protetti, e invitava le forze politiche a rivedere la legge del 1991: ho l’onore di essere relatore di un disegno di legge su questo problema, disegno sul quale stiamo lavorando da oltre un anno.

L’intero pacchetto normativo ormai è passato in Commissione giustizia: vi sono stati degli emendamenti volti a modificare alcuni punti salienti. Il primo è quello di ridurre l’accesso alla protezione e questo lo si è fatto attraverso la riduzione dei reati rispetto ai quali è possibile accedere ad un programma tutorio: con il nuovo disegno di legge si è ristretto l’ambito di questi reati e si è stabilito che potranno accedere al programma soltanto coloro i quali riferiranno in ordine a fatti rientranti nella così detta attività criminale organizzata e riguardanti la mafia, la ’ndrangheta, la camorra.

Un altro punto essenziale di questo disegno di legge è che colui il quale decide di collaborare con la giustizia, di svelare fatti noti o ignoti rispetto ai quali non sono state individuate delle responsabilità facenti il capo ai loro autori, deve entro il termine massimo di 180 giorni riferire tutto quello che sa; scaduto questo termine non potrà riferire di altri fatti e di altri episodi. Con questa disposizione si vuole evitare che il pentito riferisca un po’ alla volta fatti che gli vengono in mente o che gli possono anche essere suggeriti.

Oltre a queste due finalità, il disegno di legge si caratterizza anche per un’altra peculiarità: oggi colui il quale decide di collaborare ottiene gli arresti domiciliari – o addirittura la libertà – anche se ha commesso decine e decine di omicidi. Secondo le previsioni del nuovo disegno di legge governativo, tutto questo non sarà possibile: non sarà possibile dire che il collaborante ottenga la revoca di una custodia cui è sottoposto oppure ottenga uno dei tanti benefici premiali. Questo per evitare che i pentiti ottengano, come spesso hanno ottenuto, la libertà con una facilità che non è degna di un paese civile come il nostro.

Il punto critico e di arresto del disegno di legge è invece connesso a una disposizione del nostro Codice di procedura penale, che all’articolo 192, terzo comma, recita: “le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art.12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. Il legislatore aveva così dimostrato con questa formulazione una certa diffidenza nei confronti del chiamante in correità o dell’imputato connesso o collegato, tanto che la sola dichiarazione di questi soggetti processuali, se non corroborata da riscontri, non poteva e non può assurgere ad elemento di prova piena utilizzabile dal giudice. Nonostante tutto questo, la giurisprudenza è approdata ad una soluzione secondo cui i riscontri possono essere rappresentati da atti dichiarativi facenti capo a altri collaboratori di giustizia. Su questo punto si è paralizzata l’attività riguardante il disegno di legge in questione, e come tutte le problematiche più importanti è stata rinviata a settembre.

Coppi: Il problema della collaborazione con la giustizia di persone che avendo preso parte alla commissione di reati, ad un certo momento decidono di rivelare quanto essi sanno, è un problema vecchio come il mondo. Lo Stato non ha mai rinunciato a servirsi di quelli che un tempo si chiamavano i delatori e che a Roma si chiamano gli spioni o in Sicilia gli infami. La differenza rispetto al passato sta che le dichiarazioni rese dai delatori di per sé non erano prova, tanto è vero che il confidente, lo spione, era tutelato dal fatto che l’inquirente che aveva ricevuto la confidenza non era tenuto a rivelare il suo nome. Mai è avvenuto che un soggetto nel passato fosse condannato esclusivamente sulla base di una confidenza anonima. Oggi lo Stato vuole qualche cosa di più: vuole che il delatore diventi egli stesso fonte di prova. Non basta quindi che il mafioso pentito spifferi qualche notizia all’autorità giudiziaria nascondendosi poi nuovamente nell’ombra; deve comparire nel processo, deve rendere le sue dichiarazioni e diventare quindi egli stesso prova. Si tratta dunque di una differenza essenziale rispetto al passato.

In Italia si è maturata l’esperienza dei pentiti all’epoca del terrorismo, e peraltro in una prospettiva completamente diversa da quella in cui deve essere collocato il problema degli attuali collaboranti – non oso e non voglio usare il termine ‘pentiti’, perché questa espressione evoca catarsi spirituali, ripensamenti e revisioni della propria visione della vita e del mondo di cui io non riesco a far credito a queste persone -: la situazione era infatti completamente diversa perché effettivamente si doveva riconoscere che il terrorista che si staccava dalla lotta armata, che rinnegava la sua vecchia visione del mondo, che si staccava dai compagni al punto tale da addirittura indicare i nomi di coloro che facevano parte del partito armato, probabilmente giungeva al termine di questo suo travaglio non certo per i vantaggi che poteva ottenere, che pure erano cospicui, ma probabilmente per un ripensamento profondo della esperienza che egli aveva vissuto. E lo Stato di questo era consapevole, tanto che in occasione del terrorismo veniva addirittura prevista la non punibilità del terrorista pentito, il quale avesse portato particolari e consistenti contributi. Quindi non solo sconti consistenti di pena, ma addirittura in certi casi la non punibilità.

A questo non si è giunti con gli attuali collaboranti, forse proprio perché ci si è resi conto che in realtà dietro le forme attuali di collaborazione non c’è nessuna forma di pentimento, non c’è nessuna forma di catarsi interiore. Usare l’espressione ‘pentiti’ mi pare eccessivo, ma mi sembra che anche l’espressione ‘collaboranti di giustizia’ conceda troppo a persone le quali comunque si presentano sul proscenio molte volte senza neppure sapere quante persone hanno ucciso, perché ne hanno perso il conto o perché essendo abituati alle stragi non sanno quante persone hanno ammazzato di strage in strage.

Attualmente, il problema nasce da una valutazione che risponde alla categoria dell’utile: lo Stato infatti riconosce che attraverso le notizie ricevute da membri appartenenti alle organizzazioni criminali si possono apprendere dati che altrimenti lo Stato non sarebbe in grado di raggiungere attraverso le sue forze investigative, e quindi in omaggio alla categoria dell’utile si supera qualsiasi tipo di remora di carattere etico che pure il problema presenta. Personalmente, continuo a considerare raccapricciante il fatto che lo Stato sia costretto a superare ogni problema di natura etica, soltanto in funzione della categoria dell’utile, e che quindi debba scendere a patti con queste persone, e in certi casi trovarsi anche di fronte alla umiliante situazione di collaboranti che offrono la collaborazione e in seguito la ritirano perché – lo dichiarano esplicitamente – fino a quel momento non hanno avuto dallo Stato quei vantaggi ai quali ritengono di avere diritto. Beccaria, che viene presentato come un campione dell’utilitarismo illuministico, più di 200 anni or sono, postosi il problema se fosse giusto che lo Stato scendesse a patti con i delatori, dopo aver finto retoricamente di seguire il discorso della utilità, esprime uno scatto di sdegno nei confronti di una soluzione di questo genere, perché ritiene che il patto con il delatore offenda la santa maestà della legge.

Fatta comunque la scelta in funzione dell’utile, occorre verificare come questa scelta venga praticata e se questa necessità di risolvere il problema secondo la categoria dell’utile non abbia portato a delle conseguenze che non sono accettabili neppure paragonate ai vantaggi che si possono eventualmente ottenere dalla collaborazione di questi signori. Ritengo che la gestione dei pentiti abbia portato a degli effetti perversi. Si continua a ripetere che senza i pentiti non si sarebbero scoperti determinati reati, non si sarebbe potuto penetrare negli organismi di Cosa nostra: anche io lo riconosco, però ci si trova ormai di fronte ad un abuso di questa gestione, e si deve tener conto anche di altri fatti.

In primo luogo, oggi noi assistiamo ad un uso spregiudicato del pentito da parte della autorità giudiziaria, uso spregiudicato che si manifesta nella attività preliminare e nella attività di indagine che viene svolta dal pubblico ministero nel segreto della sua stanza, quando egli ha di fronte a sé soltanto il pentito. Il fatto stesso che egli abbia per le mani una persona la quale aspira alla qualifica di collaborante e quindi a tutti i benefici che ne deriveranno – dalla protezione al possibile cambiamento di generalità, dallo stipendio, alla assicurazione di un lavoro per sé e per i suoi famigliari – è sufficiente perché il pentito sia necessariamente ed inevitabilmente sollecitato ad allinearsi sulla linea che gli viene indicata dall’inquirente. Si verifica quindi un inevitabile fenomeno di adeguamento del collaborante alla linea investigativa che viene proposta.

La seconda considerazione che va fatta è che, o per una rivelazione maliziosa da parte dell’inquirente di notizie che egli già possiede, o perché le indagini finiscono sulla stampa e vengono inevitabilmente divulgate, o perché si tratta di temi che vengono trattati in altri processi, è facile che il collaborante sappia quali sono i temi più delicati che bollono in pentola. Anche da questo punto di vista è dunque inarrestabile il tentativo del collaborante di porsi su una certa linea che in quel momento viene praticata.

La terza rilevazione è la formazione di una giurisprudenza eccessivamente lassista in tema di valutazione delle dichiarazione del collaborante. L’esperienza ha anche dimostrato che i collaboranti, oltre tutto, si incontrano fra di loro e hanno tutta la possibilità di concordare le loro strategie rivelatrici. Quindi ammettere che possa costituire riscontro ciò che dichiara un altro collaborante è un altro tema sul quale si dovrà riflettere, soprattutto se sono esatte le indicazioni che abbiamo circa alcuni progetti di riforma della materia che stiamo trattando. Si è formata, contrariamente a quello che si dichiara, una vera e propria presunzione di veridicità delle dichiarazioni del collaborante.

A tutto ciò aggiungo – questo fa parte della mia esperienza di avvocato – che i collaboranti fanno quello che vogliono, i collaboranti sono liberi di uscire di casa, di incontrarsi dove quando e come credono. Noi abbiamo avuto la confessione di collaboranti i quali avevano dichiarato la loro intenzione di collaborare, e che poi si incontravano nei ristoranti e nei caselli di autostrada, concordavano fra di loro le dichiarazioni che dovevano rendere per recare aiuto a vecchi amici di Cosa nostra concordavano la ricostituzione di cosche mafiose in quegli stessi territori nei quali avevano dominato. Dunque anche i riscontri incrociati sono estremamente pericolosi se si ammette che costoro abbiano a loro disposizione automobili, telefonini e libertà di incontro e che possano fare quello che vogliono, al punto tale di arrivare la mattina a dichiarare in tribunale la loro volontà di collaborare e di raccontare quel che sanno o che si ritiene che sappiano, e il pomeriggio di ammazzare qualche persona nel quadro della ricostituzione di una nuova cosca. Ma ci sono altri rischi connessi al sistema dei collaboranti.

Dobbiamo ad esempio lamentare il sistema della rivelazione a rate che non può non generare il sospetto di un continuo adeguamento del collaborante a ciò che viene a sapere e a ciò che immagina possa far piacere all’inquirente. Dobbiamo rilevare che di fatto si è realizzata una non punibilità dei collaboranti; io ho chiesto infinite volte ai collaboranti quale era la loro situazione processuale, mi hanno risposto che non lo sapevano, non sapevano se erano stati condannati o meno. Ho chiesto loro se per i reati da loro commessi e confessati si fosse proceduto e si fosse intervenuto di conseguenza alla condanna: di fronte al collaborante che confessa il delitto, il processo potrebbe infatti essere sviluppato in termini rapidissimi e la condanna per quanto tenue potrebbe essere inflitta. La risposta di costoro che non si era proceduto, che erano in attesa di giudizio e via dicendo, permette di affermare che di fatto si giunge ad una sorta di non procedibilità dell’azione penale nei confronti di costoro.

Bisogna anche riflettere sulla creazione cui ormai si è giunti di un nuovo ibrido, il mafioso in attesa di pentimento. I vecchi mafiosi, entravano gelidi nelle aule del tribunale, squadravano tutto l’uditorio con uno sguardo agghiacciante e poi in perfetto siculo si avvalevano della facoltà di non rispondere: sono persone ben diverse dai giovani mafiosi, i quali continuano a commettere delitti fino al giorno in cui non sono catturati, il giorno dopo si pentono e cominciano a collaborare, il che fa pensare che abbiano fatto un calcolo di convenienza molto evidente, continuare a fare i mafiosi finché non vengono scoperti e trovare tutti i vantaggi della loro pratica mafiosa, passando poi nella schiera sempre più nutrita dei collaboranti il giorno dopo essere stati catturati.

Oltre a questo ibrido, c’è il pentito eterno, uno strumento tecnico raccapricciante: i pentiti sono sempre considerati imputati di reato connesso, e siccome sono tutti mafiosi si parte dal presupposto che Cosa nostra sia una cosa unica ed eterna, quindi tutti gli imputati collaboranti sono sempre imputati del reato connesso che viene ogni volta contestato al malcapitato sottoposto a procedimento, così che costoro in quanto imputati di reato connesso godono di tutte le garanzie che spettano all’imputato. È una sorta di consulente a vita, come Buscetta: qualsiasi cosa succeda in Italia, Buscetta viene prelevato dai suoi ozi sudamericani, viene portato in Italia e gli si chiede un parere su quello che è successo.

L’ultimo rischio da segnalare è che lo Stato possa diventare inconsapevolmente il braccio secolare di vendetta ai mafiosi. Il processo al senatore Andreotti, ad esempio, si è svolto in questo contesto, lo squallido scenario delle lotte fra il clan di Brusca e il clan di Di Maggio.

Spataro: Alla domanda provocatoria che dà il titolo a questo dibattito “Pentiti di averli pentiti?”, la mia risposta, e sono convinto di rappresentare le convinzioni di molti magistrati e non solo di pubblici ministeri, è no: assolutamente non pentiti, forse dispiaciuti di avere contribuito con i nostri discorsi ad aver condotto molti collaboratori in un tunnel buio da cui sarà difficilissimo uscire. Lo Stato italiano purtroppo si comporta nei confronti di chi, piaccia o non piaccia, ha fatto un salto nel buio troncando legami con famiglie, con i territori, togliendo vita e futuro ai figli, in un modo che non avviene in nessuna parte del mondo.

Non condivido le affermazioni di Giorgio Vittadini sul pentitismo, affermazioni secondo cui una giustizia che si basa sui pentiti per la gran parte dei cittadini non è più credibile; sono affermazioni che non tengono minimamente conto di quella che è la realtà storica, la storia della nascita dell’utilizzo delle collaborazioni processuali, e che non tengono conto delle realtà attuali a livello internazionale. Intendo spiegarmi brevemente.

Non è una invenzione dei pubblici ministeri o dei magistrati italiani il fenomeno della collaborazione processuale o il pentitismo – utilizzo questi termini solo perché termini imposti dalle esigenze di sintesi, queste definizioni non alludono al pentimento interiore ma alla collaborazione processuale, ed infatti si dovrebbe dire tecnicamente ‘collaboratori processuali’ -, perché da sempre e dovunque l’utilizzo dei collaboratori processuali è non il principale ma praticamente l’unico strumento di contrasto dell’attività del crimine organizzato, specialmente quello mafioso. Già nelle sentenze delle Corti d’appello delle Calabrie del 1890 o del 1901 si diceva che “senza gli uomini di onore che solo conoscono, per far parte dell’organizzazione, i segreti e le segrete cose, senza quegli uomini non possono farsi quei processi”. Ed è così anche all’estero: prendiamo ad esempio il sistema statunitense, che è quello cui si ispira il nostro di protezione e di premio. Negli Stati Uniti non esiste neppure il problema, che anzi è rovesciato: ci si preoccupa di garantire la possibilità al collaboratore di rendere dichiarazioni senza pressioni, e il pubblico ministero arriva anche a patteggiare non una diminuzione della pena, ma che non procederà contro di lui per certi reati. Esiste addirittura un sistema per cui il ministro di grazia e giustizia degli Stati Uniti può autorizzare gli agenti sotto copertura, gli undercovered agents, ad infiltrarsi nelle organizzazioni non solo e non tanto per recepire egli stesso notizie, ma per individuare all’interno delle organizzazioni i personaggi criminali che per le loro caratteristiche personali saranno valutati potenziali futuri collaboratori. Un’infiltrazione dunque finalizzata a stabilire contatti personali e amichevoli tali che un agente sotto copertura potrà invitare ad un certo punto il collaboratore a saltare il fosso. Quando negli Stati Uniti si parla delle polemiche che in Italia ciclicamente si sviluppano attorno ai collaboratori processuali, la reazione è una risata e una successiva domanda: come fareste altrimenti la lotta alla mafia? Questa è la realtà statunitense, questa è la realtà tedesca, la realtà olandese e spagnola.

Ho la fortuna di far parte della delegazione del ministero di grazia e giustizia di esperti di criminalità organizzata nei famosi paesi del G8: in questa sede, esiste un comitato che si occupa di criminalità organizzata, e il sistema italiano è la guida e l’esempio, ed infatti si fanno discussioni a livello internazionale – i paesi del G8 dovrebbero essere all’avanguardia nel mondo – che riguardano progetti di legge che per noi sono oziosi, perché siamo già avanti rispetto a certi problemi.

Ci sono certamente dei fatti inquietanti intorno al fenomeno dei collaboratori; è necessario però affrontare luci ed ombre della questione con grande serenità, ad evitare da un lato di essere abbagliati e dall’altro che le ombre appaiano tenebre impenetrabili. Mi sono occupato di questo fenomeno anche ai tempi del terrorismo; a partire dal mio passaggio al settore della criminalità organizzata, che è coinciso con la fine del terrorismo, mi sono occupato del fenomeno per quanto riguarda mafia, traffico di stupefacenti e criminalità organizzata in generale. Per questa mia esperienza, sento di dover subito sfatare l’affermazione che dai terroristi si poteva accettare il pentimento, perché erano spinti da un movente ideologico, dai mafiosi invece non si può accettare perché sono spinti dal proposito di trarre vantaggi o addirittura talvolta di vendicarsi. L’unica vera differenza che ho riscontrato tra un tipo di collaboratori e l’altro è il livello culturale: anche il più ignorante dei terroristi aveva una cultura frutto di lettura di testi “sacri”, che gli consentiva di tenere apprezzabili discorsi in qualsiasi sede. Ma la prospettiva del vantaggio processuale era una prospettiva valida per il terrorista pentito così come è valida oggi, ed è una prospettiva di fronte alla quale nessuno può scandalizzarsi. Il Parlamento italiano ha varato delle leggi al tempo del terrorismo e oggi del tutto analoghe quanto alla riduzione della pena possibile. Anche in tema di immigrazione clandestina è stata recentemente introdotta un’attenuante che prevede una riduzione di pena a chi dia notizie sui traffici di clandestini che entrano nel paese; quindi, la scelta premiale si va allargando. Mi è capitato di conoscere e incontrare mafiosi che hanno dimostrato una umanità e capacità di pentimento reale null’affatto diverse da quelle che ho conosciuto al tempo del terrorismo, gente che ha confessato piangendo ore dinanzi a chi li interrogava, gente che al dibattimento ha lasciato i giudici popolari e i giudicanti di stucco.

Per sottolineare la necessità della collaborazione si possono ricordare i grandi magistrati che hanno lottato contro la mafia. Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino sono morti anche per questo, per la fede che avevano nella necessità di una legislazione premiale nei confronti dei collaboratori, una legislazione che assicurasse sicurezza e di reinserimento. Le bombe del 1993 sono esplose contro la legge della collaborazione processuale, le reazioni massicce che la mafia, anche con il sangue di tanti innocenti, ha realizzato, dimostrano chiaramente quanto la mafia senta mortale il pericolo che deriva dalla collaborazione degli ex adepti.

Il problema di questo paese non è quello della mancanza di leggi più dure, dell’esercito nelle strade, il problema è la continua oscillazione sulle scelte di politica giudiziaria. Se salta un’autostrada o crolla un quartiere, l’unica misura che immediatamente si prende è quella della durezza di vita e di regime carcerario a favore dei pentiti; i pentiti vengono così scaraventati nella polvere, dopo essere stati posti altrettanto ingiustificatamente sull’altare. Questa campagna si scatena storicamente quando vengono individuati certi passaggi cruciali dell’attività della mafia, e questa oscillazione di senso opposto è anche favorita dai fatti inquietanti che riguardano le condotte dei collaboratori. È una progressione che passa attraverso la denigrazione morale, attraverso i riferimenti alla dolce vita che i pentiti indistintamente farebbero.

Non accetto l’opinione secondo cui i pubblici ministeri e la polizia giudiziaria non farebbero più indagini e non le saprebbero più fare da quando ci sono i collaboratori. È vero il contrario, lo spunto investigativo che scaturisce dalla dichiarazione del collaboratore rende le indagini molto più approfondite: non è possibile ad esempio interpretare i flussi di denaro in una indagine bancaria senza l’input che viene dal collaboratore. Si arriva a dire che gli avvocati sono inermi, impossibilitati a muoversi nei processi in cui i pentiti si affollano: anche questo non è vero in assoluto, talvolta vi può essere anche una obiettiva difficoltà di fronte alla necessità di sostenere la difesa di persone – come ad esempio Riina – accusate in una maniera totalmente impensabile e insuperabile. Non accetto l’idea che il difensore non possa esercitare il suo mandato in presenza di questo tipo di processo, e dunque non accetto certe posizioni che esprime l’unione delle camere penali. Anche per quanto riguarda l’incriminato articolo 192 del Codice di procedura penale, la norma che consente di ritenere valido il riscontro incrociato, se questa legge sarà cambiata sarà la fine dei processi di mafia. Non voglio ovviamente negare che il trattare materialmente con questo strumento di accertamento della verità è delicatissimo e richiede grande professionalità, e non voglio neppure negare che si sono verificati da questo punto di vista dei fatti devastanti. Se un collaboratore sottoposto ad un programma di protezione commette omicidi e rapine, è un fatto totalmente inaccettabile, come è inaccettabile che fugga, come è inaccettabile che si rifiuti di rispondere una volta che ha compiuto la scelta di collaborazione.

Nonostante questo, trovo assolutamente non condivisibile il punto di partenza che è stato fatto proprio dal governo quando ha deciso di varare un disegno di legge per modificare l’attuale disciplina sui pentiti. Questo punto di partenza è che i pentiti sono troppi e bisogna ridurne il numero. È falso che un migliaio di pentiti sono troppi: in un sistema in cui non solo per effetto degli studi di tipo sociologico ma per effetto delle realtà processuali la popolazione mafiosa e di area contigua è valutata a decine di migliaia di collaboratori, il problema sarebbe quello di incrementare qualitativamente e quantitativamente i collaboratori e non diminuirne il numero. Ci si ispira a questa linea di tendenza e si introducono o si rischiano di introdurre delle modifiche all’attuale sistema molto pericolose. Alcune sono totalmente condivisibili,: la separazione del momento del premio da quello della protezione, la riduzione delle categorie di reati per cui è possibile ottenere la protezione, la necessità di programmare un termine entro cui rendere le dichiarazioni, anche se bisogna tener presente che talvolta questo non avviene non per frutto della cattiva volontà del collaboratore, ma per gli impegni dell’ufficio che lo interroga. Va invece criticato del disegno di legge in discussione il fatto che saranno ammessi al programma di protezione speciale solo i collaboratori che saranno stati portatori di un contributo di novità nella indagine processuale. Si prevede anche la impossibilità di sottoporre a programma di protezione i familiari non conviventi del collaboratore. Quindi si sostiene la necessità di difendere solo la famiglia intesa come nucleo stretto, come se i tanti morti in quanto parenti dei pentiti non fossero stati invece familiari non conviventi. Si prevede che il collaboratore cada dai benefici, se non rende le sue dichiarazioni entro 180 giorni così escludendo la possibilità che per esempio una pausa di queste dichiarazioni possa essere imposta dalla minaccia alle famiglie, dal rapimento di un familiare. Il collaboratore che inizia a collaborare per sei mesi, dovrà essere in totale isolamento, con divieto di colloquio personale, telefonico, telegrafico anche con i parenti: questo significa che nel momento in cui più tragica e drammatica è la scelta di collaborare, tanto da comportare la necessità che se ne parli con i parenti, il collaboratore viene sottoposto ad un regime da 41bis, che la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo per i detenuti non collaboratori. Si chiede che il collaboratore versi tutto quello che ha, giudicandolo quindi implicitamente equiparabile ad un soggetto pericoloso i cui beni sono soggetti a confisca: la scelta potrebbe essere condivisibile solo se si riferisse esclusivamente ai beni di provento illecito .

Seguendo questo disegno di legge ci troveremmo dunque di fronte ad una situazione in cui il collaboratore deve essere isolato in carcere, ricordare tutto e subito – altrimenti perde tutto – rinunciare a far proteggere tutti i familiari, consegnare tutti i suoi beni e sperare che qualcosa gli venga riconosciuto. Il collaboratore va incontro ad un calvario: solo in questo caso effettivamente potremmo chiamarlo pentito.

 

Data

24 Agosto 1998

Ora

18:30

Edizione

1998
Categoria
Incontri