STATUTO

La Fondazione “Meeting per l’amicizia fra i popoli” si è costituita in data 31 marzo 2008 con atto a ministero del Notaio Plescia di Rimini (rep. n. 47.236/7949, registrato all’Agenzia delle Entrate di Rimini il 10 aprile 2008 al n. 4.919/I per trasformazione della preesistente Associazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, già con personalità giuridica (d.p.r. n. 869 del 06 agosto 1986).
Con decreto del Prefetto di Rimini in data 25 giugno 2008 è stata disposta l’iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Rimini, al n. 186, della Fondazione “Meeting per l’amicizia fra i popoli”.

La Fondazione è iscritta dal 06 giugno 2022 nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore“ del RUNTS ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 17 del D.M. n. 106 del 15/09/2020.

ESTRATTO DELLO STATUTO 

Articolo 1 - Costituzione

E’ costituita una Fondazione denominata
"MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI ETS”.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore,  alla  cui vigilanza è sottoposta.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede a Rimini.
Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sul territorio nazionale.

Articolo 3 - Scopo della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa ha lo scopo di promuovere  la crescita culturale  e sociale della persona umana, quale prioritaria risorsa per la costruzione di rapporti di amicizia e solidarietà  tra i popoli.

La Fondazione si prefigge altresì la tutela e la promozione di tutti i valori autenticamente umani per la costruzione di una convivenza più rispettosa della vera dignità dell’uomo avendo a prioritario riferimento da un lato Il pensiero e le opere di Mons. Luigi Giussani e dall’altro richiamandosi ai “principi fondamentali” sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana con particolare riferimento per quanto riguarda i rapporti internazionali a quanto previsto all’art.11.

La Fondazione collabora con enti e istituzioni che operano in ambito culturale, sociale ed economico, nell’ambito delle proprie finalità o di finalità complementari.

Articolo 4 - Attività della Fondazione

Al fine di perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 3, la Fondazione è prioritariamente impegnata all’annuale realizzazione della settimana di incontri, mostre, spettacoli e iniziative che si svolge a Rimini sotto la denominazione di “Meeting per l’amicizia fra i popoli”.

La Fondazione potrà inoltre programmare ed organizzare ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo che, solo a fine esemplificativo, si esplicita in realizzazione di:

- incontri periodici, convegni, assemblee internazionali, svolgimento di mostre e spettacoli; le singole iniziative potranno avere carattere internazionale, nazionale e locale, potendo quindi articolarsi sul territorio con riferimento a zone determinate o a situazioni particolari;

  • iniziative di informazioni a mezzo stampa, cinema, TV e radio;
  • produzioni ed edizioni di documenti, libri, films, servizi radio-televisivi, e quant’altro sembri utile per l’approfondimento conoscitivo degli scopi o di particolari tematiche ad essi collegate;
  • acquisto, edificazione o affitto di immobili da destinarsi in modo stabile al diretto uso della Fondazione o, anche in modo provvisorio, all’uso di istituti o di singole iniziative collegate al raggiungimento degli scopi;
  • viaggi in Italia e all’estero per la visita di luoghi, per la ricerca di documenti, per l’acquisizione di informazioni anche allo scopo di incontrare persone singole o gruppi;
  • costituzione e mantenimento di rapporti con Governi e loro rappresentanze diplomatiche, con Istituti pubblici o privati, italiani e stranieri, in Italia e all’estero;
  • costituzione di rappresentanze della Fondazione in Italia e all’estero;
  • ogni altra iniziativa anche finanziaria o di Partecipazione in società ed enti italiani o stranieri che possa risultare sinergica ed utile allo scopo della Fondazione

Per il raggiungimento delle finalità suddette la Fondazione potrà esercitare le seguenti  attività  di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (rif. Lettera i);
  • attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto 1990, 223, e successive modificazioni (lettera j);
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della “nonviolenza” e della difesa non  armata (lettera v);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale e delle pari opportunità (lettera w).

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali  rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione  delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Per conseguire lo scopo la Fondazione  potrà  inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e  continuativa,  anche  mediante  sollecitazione al  pubblico  o attraverso  la  cessione  o erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando  risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo. dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità  a linee guida adottate  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il  Consiglio nazionale del Terzo settore.

Essa potrà inoltre stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo  termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altri soggetti, enti pubblici e/o privati.

Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

Stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività.

Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti in condizioni di marginalità.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; ai volontari si applicheranno le disposizioni previste dal D.Lgs 117/17. L’attività dei volontari sarà disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 5 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione, come risultante dall’atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni,  donazioni,  eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le riserve  e gli eventuali  avanzi non potranno essere in alcun modo, né diretto né indiretto, attribuite ai soci, sia durante la vita della Fondazione che all’atto del suo scioglimento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche  e  di utilità sociale.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e
  • dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
  • dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
  • da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolte fondi e altre similari;
  • dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
  • dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno, gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione, secondo le prescrizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione di missione documenta il carattere secondario e  strumentale  delle attività di cui all’art. 4 comma 4.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il  Consiglio  di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo.

Il bilancio esercizio accompagnato dalla  relazione  di missione e dalla relazione dell’Organo  di Controllo  e, in caso di redazione, il bilancio sociale  devono  essere trasmessi a tutti i Soci.

È vietata la distribuzione,  anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,  amministratori  ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento  individuale del rapporto associativo.

Articolo 8 - Soci

Il numero dei "soci ordinari" è illimitato.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi della Fondazione, che si impegnano ad osservare il presente statuto e che rivolgendo opportuna domanda al consiglio di amministrazione offrano e versino preventivamente una contribuzione volontaria pari ad 1/20 del patrimonio come risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Il consiglio di amministrazione  si riserva di deliberare l’ammissione; in caso negativo verrà restituita la contribuzione già versata.

In deroga al disposto del d.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di ammissione a soci ordinari è inappellabile.

Sono "soci partners" le persone giuridiche, le aziende anche individuali, gli enti pubblici e privati, italiani, stranieri od internazionali che ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione vengono invitati per specifiche esigenze culturali od operative ad un impegno nella Fondazione, con la richiesta di una contribuzione pari ad 1/10 del patrimonio della Fondazione come risultante dall’ultimo bilancio approvato.

In deroga al disposto del d.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di ammissione a soci partners è inappellabile.

I soci partners non potranno superare il 50% (cinquanta per cento) del numero di quelli ordinari con arrotondamento all’unità inferiore.

Tutti i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali. In caso di grave violazione delle norme del presente statuto o         dei regolamenti    della Fondazione    il      Consiglio    di Amministrazione procede all’esclusione del socio con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il recesso del socio è libero, ma non dà diritto alla restituzione del conferimento effettuato.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Presidente della Fondazione;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • l'Organo di controllo;
  • il Direttore

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L’assemblea dei soci si riunisce una volta ogni tre anni o su impulso del Consiglio di Amministrazione  o su richiesta rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. nomina e designazione dei membri del consiglio di amministrazione;
  2. nomina e designazione dell’organo di controllo;
  3. delibera sulle modifiche al presente statuto, sulla proposta di estinzione della Fondazione da rivolgere all'Autorità Governativa e sulle proposte di trasformazione, scissione e fusione dell’ente.

Il Consiglio di amministrazione  peraltro  dovrà convocare entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio un'assemblea dei soci nella quale esporrà un resoconto dell'attività istituzionale svolta nell'anno precedente ed i programmi per quello in corso.

L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza, nonchè l’ordine del giorno, almeno  otto  giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio telefax, posta elettronica, telegramma).

Nell’avviso di convocazione può essere fissato anche  il giorno, il luogo e l’ora di una eventuale  seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla  data fissata per la prima convocazione.

L’assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

L’avviso di convocazione  potrà contenere  le indicazioni per il video/collegamento.

E' ammessa infatti la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audioconferenza, e/o teleconferenza, e/o per videoconferenza, dovendosi comunque ritenere svolta l'assemblea nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante, a condizione che:

  • sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

I soci possono farsi rappresentare  in assemblea, a mezzo delega scritta, con le limitazioni di cui all'articolo 2372 c.c.; ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

Per l’assemblea, per quanto non previsto  dal  presente statuto, per le maggioranze costitutive e  deliberative, valgono le norme dettate in materia dal Codice Civile per le società per azioni.

Per le deliberazioni inerenti il punto c) che precede, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta considerando che i "soci partners" hanno diritto ad una quota di voti pari a quella dei soci ordinari suddivisa fra tutti  i  "soci partners" con arrotondamento all’unità inferiore.

Per le nomine di cui ai punti a) e b), tenuto conto della previsione di cui al successivo articolo 12), la votazione è riservata ai soli soci ordinari che esprimeranno tante preferenze quanti sono i membri, di propria competenza, da eleggere.

Articolo 11 - Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato a maggioranza dai membri  del consiglio di amministrazione, fra i propri membri, così come designati ed eletti secondo le previsioni del  presente statuto.

Il Presidente  ha la legale rappresentanza  della Fondazione sia nei confronti  di terzi che in giudizio, decidendo in merito alla promozione di azioni giudiziali e alla resistenza ad azioni subite, nominando avvocati e procuratori; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine della Fondazione  cura  i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero.

Nei casi  di urgenza, il Presidente  può compiere qualsiasi tipo di atto di ordinaria amministrazione  che  reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva. In caso di assenza  o  di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente, o disgiuntamente, se nominati, ai Vice Presidenti della Fondazione, designati a maggioranza dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione  è composto di 5 (cinque) membri così nominati o designati:

  1. 3 (tre) membri sono designati, tra i soci o non soci, uno per ciascuno, dagli enti che nel presente statuto vengono denominati “soci partners”, specificatamente:
  • Fondazione per la Sussidiarietà;
  • Associazione Compagnia delle Opere;
  • Associazione Italiana Centri
  1. 2 (due) membri sono nominati, tra i soci o non soci, dai "soci ordinari".

I membri del consiglio durano in carica per tre esercizi e scadono dopo l'approvazione  del terzo bilancio. Nel caso in cui si debba provvedere, per qualsiasi motivo alla loro sostituzione, si osservano le disposizioni del presente articolo, e i nuovi amministratori scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio  di amministrazione  si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta tre consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione, contenente: data, ora, luogo ed ordine dei lavori. In caso di urgenza la convocazione può essere  effettuata  il giorno prima, a mezzo fax, SMS o e-mail.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti. L'ingiustificata assenza a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, determina l'immediata decadenza dall'incarico di consigliere.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza/videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti  sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.Sussistendo queste condizioni,  la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario.

Articolo 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i  poteri  di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare provvede a:

  • nominare il Presidente, uno o più Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione;
  • approvare il bilancio preventivo  e di esercizio, formato da stato patrimoniale,  rendiconto e relazione di missione entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio

Nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, laddove indicato, approvare il Bilancio Sociale  redatto secondo le line guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

  • istituire e nominare commissioni, consulte, redazioni culturali e quant’altro ritenuto utile o necessario alla organizzazione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di agosto o di qualsivoglia altra manifestazione;
  • deliberare l’ammissione, l’esclusione ed il recesso dei soci;
  • deliberare in merito alle attività diverse svolte dalla fondazione, nei limiti e secondo le modalità previste per legge;
  • predisporre ed emanare eventuali regolamenti per disciplinare la vita della

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni o specifici compiti al Presidente,  ad uno dei Vice-presidenti, al Direttore o ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione.

I delegati hanno la rappresentanza della  Fondazione  nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 14 - Organo di Controllo

L’assemblea dei Soci nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico. Al superamento dei limiti di legge, ovvero per decisione dell’Assemblea, viene nominato altresì un revisore legale o una società di revisione legale  iscritti all’apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale,  i predetti  requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita  inoltre  il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato  della revisione legale dei conti e se tutti i suoi componenti sono revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto  particolare riguardo alle disposizioni  di  cui  agli articoli  5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.  Il bilancio sociale dà atto  degli  esiti  del  monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad  atti  di ispezione  e  di controllo,  e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell’Organo  di controllo  restano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Direttore

Il Direttore della Fondazione è anche  segretario  del consiglio di amministrazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, non fra i propri membri, e dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il Direttore ha poteri di amministrazione al fine della direzione operativa della Fondazione e, in particolare, tra l'altro:

  1. cura la promozione ed il coordinamento delle attività della Fondazione e il successivo controllo dei risultati;
  2. promuove lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della Fondazione, secondo le linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'individuazione dei mezzi di comunicazione ritenuti maggiormente adeguati a tale scopo;
  3. è preposto agli uffici della Fondazione e ne coordina il funzionamento, proponendo al Consiglio di Amministrazione il relativo assetto organizzativo in relazione alle esigenze di perseguimento degli scopi;
  4. individua le persone, decide le condizioni, stipula e risolve i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo;
  5. dirige il personale e i collaboratori della Fondazione;
  6. provvede all'acquisto di beni e servizi in genere, nei limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  7. provvede al conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale a titolo gratuito e oneroso nei limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  8. predispone lo schema del bilancio consuntivo e del preventivo finanziario;
  9. cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione;
  10. firma della corrispondenza corrente;
  11. cura la stesura e la trasmissione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Redazione Culturale,  ove esistente, che sottoscrive insieme al Presidente;
  12. svolge ogni altra funzione rimessagli in via permanente e fino a revoca o di volta in volta dal Consiglio di

    Il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferitigli  dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione,  senza diritto di voto.

    Articolo 16 - Estinzione della Fondazione

    La Fondazione si estingue nei seguenti casi:

    • conseguimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
    • riduzione del patrimonio al di sotto di Euro 200.000,00 (duecentomila).

    In tutti questi casi non è consentita la trasformazione  ex art. 28 c.c..

    Per quanto non espressamente previsto dall’atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

    In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo  Settore,  previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

    Articolo 17 - Clausola di Rinvio

    Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge 106/2016 e del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

    F.TI: BERNHARD JOSEF HEINRICH SCHOLZ - MAURO PLESCIA NOTAIO